Oltre che nei casi indicati nell'art. 11 T.U., le autorizzazioni devono essere negate (art. 43 T.U. e art. 9 L. 110/1975):
1) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza (es.: omicidio volontario e preterintenzionale, lesioni volontarie, rissa, violenza privata, ecc.) ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
2) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'Autorità o per delitti contro la personalità dello Stato (Titolo I del Libro II del Codice Penale: articoli da 241 a 313) o contro l'ordine pubblico (Titolo V del Libro II del Codice Penale: articoli da 414 a 421);
3) a chi ha riportato condanna per porto abusivo di armi;
4) alle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose (art. 8 L. 31 magg. 1965 n. 575 );5) alle persone indicate nell'art. 18 della Legge 2 magg. 1975 n. 152;
6) alle persone che siano sottoposte ad una delle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 die. 1956 n. 1423;
7) alle persone che siano state condannate a pena non detentiva per taluno dei reati previsti nell'art. 11 T.U. (es. rissa, nell'ipotesi di cui all'art. 588, 1° comma, C.p.);
8) alle persone che siano state condannate (a qualunque pena, detentiva o pecuniaria) per delitto (doloso, preterintenzionale o colposo) diverso da quelli sinora richiamati (art. 43, 2° comma, T.U.);
9) a chi non può provare la sua buona condotta (art. 43, 2° comma T.U.);
10) a chi non dia affidamento di non abusare delle armi (art. 43, 2° comma, T.U.)
Art.9 TULPS
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi.
Oltre quanto stabilito dall’art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l’importazione, l’esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell’art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l’autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell’art. 35 del predetto T.U. modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
Ferme restando le disposizioni contenute nell’art. 8 della L. 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423.
Art. 43 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Si richiama, poi, particolare attenzione alla modifica introdotta all'art. 8, sesto comma, della legge n. 110/75, per quel che riguarda l'accertamento della capacità tecnica al maneggio delle anni.
Tale nuova disposizione, che entra in vigore il 1° luglio 2011, stabilisce una "presunzione di idoneità" tecnica al maneggio delle armi solo nei confronti di coloro che "nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza" hanno svolto o svolgono il servizio nelle Forze annate o in uno dei Corpi annati dello Stato e non più, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca antecedente.
In tali ultimi casi, quindi, a congedo delle prime istanze di rilascio delle autorizzazioni richiamate al medesimo articolo 8, dovrà essere presentato anche il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle anni, da conseguire presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale.